Azzardo. Pubblicità su Dazn


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Il Napoli sta vincendo a Verona 0-2
Non entro nel merito tecnico e agonistico della partita perché mi godo il risultato e lascio ai napolisti le eventuali critiche (ammesso che ce ne fossero). Sono un sostenitore di ADL, mi fido di Garcia e sono un forte sostenitore di Politano, Merete e Kvara. Non mi piace Osimeh. Ecco questa è la mia veste da tifoso!!!

Ma non posso non essere colpito, basito e schifato da quello che questo sport continua ad offrore. Da un lato gli scontri fuori dal campo prima della partita. E dall’altro la palese pubblicità delle scommesse sportive proposte da Dazn. In un periodo caldo rispetto al tema #azzardo dove da anni lanciamo allarmi sulla pubblicità dei giochi d’azzardo ecco che da una piattaforma #DAZN a cui siamo costretti ad abbonarci per seguire la nostra squadra, veniamo BOMBARDATI da messaggi e immagini di invito a scommettere.

Quindi capirete che quello dell’azzardo non è solo un lavoro di prevenzione ma è una partita che si gioca politicamente. Cioè ci vogliono delle leggi che salvaguardino la salute delle persone più vulnerabili.

L’ultima volta è stato con il decreto dignità del 2018. Ma di seguito tutta la storia:

Il primo intervento in materia è stato effettuato con il decreto legge n. 158 del 2012 (convertito nella legge n. 189 del 2012) – c.d. decreto legge Balduzzi (art. 7), che introduce in particolare il divieto di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche nonché durante le rappresentazioni teatrali o cinematografiche non vietate ai minori. Sono anche proibiti i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minori, o che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco. La pubblicità deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco.

Per i trasgressori (sia il committente del messaggio pubblicitario sia il proprietario del mezzo di comunicazione interessato) vi è una sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro (Su questo argomento vedi anche la circolare applicativa dell’AAMS del 2012).

In generale, devono essere riportati avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita (pena una sanzione amministrativa di 50.000 euro):

– su schedine e tagliandi dei giochi;

– su apparecchi di gioco (c.d. AWP – Amusement with prizes), cioè quegli apparecchi che si attivano con l’introduzione di monete o con strumenti di pagamento elettronico;

– nelle sale con videoterminali (c.d. VLT – Video lottery terminal);

– nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi e non;

– nei siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro.

Con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) vengono approvate ulteriori disposizioni limitative della pubblicità (art. 1, commi 937-940).

In particolare, si vieta la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive “generaliste” (in pratica i canali presenti dai numeri 1 a 9 del telecomando dalle ore 7 alle ore 22) e in quelle indirizzate prevalentemente ad un pubblico di minori; sono esclusi dal divieto i media specializzati individuati dal decreto ministeriale pubblicato nella gazzetta ufficiale dell’8 agosto 2016 (le tv a pagamento – Sky e Mediaset Premium – le radio, le tv locali ed i canali tematici sulle piattaforme a pagamento), le lotterie nazionali e le sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell’istruzione e della ricerca, dello sport, della sanità e dell’assistenza.

Per quanto riguarda i contenuti, si richiamano i principi della Raccomandazione 2014/478/UE, sopra citata (è previsto al riguardo un decreto del Ministero dell’Economia, peraltro non ancora emanato).

Con specifico riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo, va infine ricordata la Convenzione con la Rai (Dpcm 28 aprile 2017) che, all’art. 3 (Obblighi del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e modalità di esercizio) prevede espressamente “l’assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d’azzardo, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di servizio in coerenza con la normativa vigente” (lettera r).

Con il decreto-legge n. 87 del 2018 (convertito nella legge 9 agosto 2018, n. 96) è stato infine introdotto un divieto assoluto per la pubblicità di giochi e scommesse, ivi incluse le sponsorizzazioni e le forme di pubblicità indiretta. In particolare l’art. 9 riguarda il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, indipendentemente dal mezzo utilizzato (radio, tv, stampa, internet etc: il testo parla di “canali informatici digitali e telematici, inclusi i social media”), comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche. Per quanto riguarda le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi, il divieto entra in vigore dal 1° gennaio 2019. Per i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge resta applicabile fino alla scadenza, e comunque per non oltre un anno, la previgente normativa. L’AGCOM si è espressa nel gennaio 2019 in merito alle sponsorizzazioni dei brand di scommesse alle squadre di calcio – su parere richiesto dalla Lega di Serie A – chiarendo che la deroga di un anno dall’entrata in vigore della legge si applica anche a tale fattispecie.

Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le lotterie e tombole organizzate a livello locale per beneficenza e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La legge n. 136 del 2018 (di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) ha escluso dal divieto anche la cd. lotteria dei corrispettivi.

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